DECRETO RISTORI “BIS”


Il 9 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis. Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal Decreto Ristori, introduce ulteriori misure a sostegno dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Precisiamo che tali novità di applicano SOLO a talune attività che esercitino l’attività prevalente indicata negli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori Bis e/o svolgano alcune tipologie di attività e abbiano sede nelle “zone rosse/arancioni”.

Lo Studio sta verificando le attività interessate da questo Decreto pertanto verrete contattati via mail e/o telefono per informazioni specifiche a voi dedicate. 

 
Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori
L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.
In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
  • ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
  • gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  • attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.
Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

 

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3.11.2020.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza, secondo le modalità disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020. Ai sensi di tale rimando:

  • l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
  • per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
  • l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato allegato 2.

Credito d’imposta affitto

Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 DL 149/2020, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie viaggi e tour operator) che hanno la sede operativa nelle zone rosse spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Si ricorda che il decreto Ristori ha riproposto il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui all’Allegato 1) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

 

Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle zone rosse. Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.


Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.

Proroga versamenti

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economica per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati dall’allegato 1 e nell’allegato 2 del DL 149/2020 avanti domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti (zone arancioni) la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2^ o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti per il mese di novembre

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e rosse, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.