Il 9 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis. Il provvedimento, approvato a pochi giorni di distanza dal Decreto Ristori, introduce ulteriori misure a sostegno dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Precisiamo che tali novità di applicano SOLO a talune attività che esercitino l’attività prevalente indicata negli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori Bis e/o svolgano alcune tipologie di attività e abbiano sede nelle “zone rosse/arancioni”. Lo Studio sta verificando le attività interessate da questo Decreto pertanto verrete contattati via mail e/o telefono per informazioni specifiche a voi dedicate. |
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Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori L’art. 1 modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori. In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
Contributi per le attività con sede nei centri commerciali Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3.11.2020. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza, secondo le modalità disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nuovo contributo a fondo perduto L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020. Ai sensi di tale rimando:
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato allegato 2. Credito d’imposta affitto Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 DL 149/2020, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie viaggi e tour operator) che hanno la sede operativa nelle zone rosse spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Si ricorda che il decreto Ristori ha riproposto il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui all’Allegato 1) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Cancellazione della seconda rata IMU L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle zone rosse. Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.
Proroga versamenti Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economica per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati dall’allegato 1 e nell’allegato 2 del DL 149/2020 avanti domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse” ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti (zone arancioni) la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2^ o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sospensione dei versamenti per il mese di novembre Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e rosse, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle zone rosse, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
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