ALCUNE NOVITA’ IMMINENTI


La seguente per informare di alcune novità recentemente approvate e precisamente:

POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA CONTRO CALAMITA’ NATURALI: l’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (confermato in questi giorni) scatterà dal 31 Marzo 2025 e riguarderà TUTTE le imprese con sede legale in Italia – sono escluse solo le imprese agricole e i professionisti.

Non è prevista una sanzione specifica per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza, tuttavia in tal caso è prevista la possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni e benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare le situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.

I beni da assicurare sono stabiliti dal DM 18/2025 del 30 Gennaio 2025 e comprendono Terreni, Fabbricati, Impianti, Macchinari e Attrezzature industriali e commerciali. 

Vi preghiamo di rivolgervi ai vostri assicuratori di riferimento.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE entro 31 Marzo 2025: I contribuenti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno decidere se aderire al ravvedimento speciale previsto per le annualità dal 2018 al 2022 pagando un’imposta sostitutiva tramite F24 entro il prossimo 31 Marzo 2025. Lo Studio contatterà nei prossimi giorni i clienti interessati da tale previsione.

PROROGA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERATORI SANITARI: Il Decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 Dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica nei confronti delle persone fisiche per gli operatori sanitari. Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati.

RIAMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE QUATER”: tale facoltà è prevista solo per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito