Buongiorno, riportiamo alcune novità recentemente introdotte nonché alcune informazioni di carattere generale da voler considerare.
MODIFICA VIABILITA’ LUNEDI 8 LUGLIO 2024: a seguito del passaggio del giro d’Italia femminile il giorno 8 LUGLIO 2024 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 sarà vietato l’accesso e il transito in Via Brescia, VIALE BELFIORE e via Mantova pertanto sarà vietato immettersi in tale vie da tutti gli accessi pubblici e privati. Si consiglia di prendere percorsi alternativi e di posizionare i veicoli in sosta in altre vie.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – NOVITA’ DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
La dichiarazione dei redditi relativa all’annualità 2024, che lo Studio sta elaborando in questo periodo, vedrà l’introduzione per il primo anno del concordato preventivo biennale.
Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:
il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.
Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.
Vi sono molte limitazioni all’accesso a tale strumento di nuovissima introduzione, i software non sono ancora totalmente aggiornati e tanto meno la normativa. Il calcolo del reddito al quale eventualmente adeguarsi si baserà sulla compilazione dei modelli ISA (ex Studi di settore) e su altri parametri. Sottolineiamo pertanto l’importanza di inserire dati corretti e aderenti alla propria realtà in fase di compilazione dei modelli ISA.
Anche i contribuenti forfetari, in linea di principio potranno aderirvi.
Il termine per aderire al CPB è il 31 Ottobre 2024 (termine attuale d’invio del modello Unico 2024 redditi 2023).
Il nostro Studio procederà all’inizio di Settembre alla compilazione dell’apposito modello e alla comunicazione ad ogni singolo cliente interessato del risultato, affinchè si possa scegliere se adeguarsi o meno, entro i termini sopra riportati.
Inoltre lo Studio, sempre a settembre, organizzerà un incontro informativo in presenza, aperto alla propria clientela, per meglio spiegare lo strumento del concordato preventivo biennale.
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE:
Il DL 39/2024 ha previsto l’obbligo di predisposizione ed invio, in alcuni casi, di una comunicazione preventiva e di una a consuntivo relative agli investimenti in beni strumentali 4.0, per poter utilizzare i crediti scaturiti.
Tale comunicazioni sono introdotte, oltre che per i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi 1057- bis a 1058 ter della Legge 178/2020 (beni strumentali 4.0) anche per i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200,201 e 202 della Legge 160/2019.
Investimenti eseguiti dal 30 MARZO 2024:
Per quanto concerne gli investimenti 4.0 che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl 39/2024), vi è l’obbligo di trasmissione di due distinte comunicazioni:
una comunicazione preventiva, recante l’ammontare complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
una comunicazione di completamento, recante – in via consuntiva – i medesimi dati aggiornati.
Investimenti eseguiti nel 2023 e fino al 29 MARZO 2024:
Per quanto concerne gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024 (giorno antecedente all’data di entrata in vigore del Dl 39/2024), il modello di comunicazione di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024, va trasmesso «esclusivamente a seguito del completamento degli Investimenti» sulla base dei dati definitivi.
In questo caso quindi nessuna comunicazione preventiva deve essere inoltrata.
La norma non prevede un termine ultimo per l’effettuazione della comunicazione, fermo restando che in mancanza di essa il credito non sarà utilizzabile.
Preghiamo pertanto di porre particolare attenzione a tale normativa al fine di rispettare gli adempimenti previsti per evitare il blocco dell’utilizzo dei crediti.
Il nostro Studio eseguirà tali comunicazioni solo su espressa richiesta e previa compilazione/conferma dei dati tecnici da parte del fornitore/ditta specializzata.
DAL 01 LUGLIO 2024 COMPENSAZIONI F24 CON INVIO ESCLUSIVO TRAMITE CANALI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
E’ esteso, a partire dal 1.07.2024, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.
L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione, deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
Sempre dal 1.07.2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro. L’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.
Per quanto riguarda la compensazione di crediti INPS e INAIL si è in attesa di avere informazioni più precise dagli enti stessi in quanto l’utilizzo di tali crediti sarà possibile solamente DOPO l’invio delle relative dichiarazioni ( Uniemens ecc.).
Pertanto in presenza di tali F24 sarà necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici Entratel o Fisconline oppure affidare al nostro Studio l’invio.
VERIFICA CONGRUITA’ INCIDENZA MANODOPERA APPALTI PUBBLICI E PRIVATI:
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati (di valore complessivo pari o superiore ad euro 70.000) di realizzazione dei lavori edili, l’art. 29, comma 10, del D.L. 19/2024 prevede che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o committente (negli appalti privati), verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (invece di 500.000, come previsto in precedenza) il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori (ove nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina), dell’attestazione di congruità.
Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.