Questa Newsletter analizza le novità previste a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto cosidetto “Milleproroghe” (DL 228/2021) avvenuta il 28 Febbraio 2022, inoltre segnaliamo la presenza di alcuni bandi e contributi introdotti di recente.
Preghiamo di rivolgervi in Studio per ulteriori approfondimenti
BONUS PSICOLOGO
Introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
DILAZIONE dei RUOLI – RIAPERTURA dei TERMINI
I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), essendo intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, presentando l’istanza di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ora, l’art. 2-ter del decreto “Milleproroghe” dispone che tale regola si applica anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui sopra, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
ASSEMBLEE di SOCIETÀ ed ENTI
Prorogato al 31 luglio 2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie. In particolare, è possibile prevedere: • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del codice civile; • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
STERILIZZAZIONE delle PERDITE
Ora è prevista la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Ne deriva che in relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026. Per quanto riguarda in particolare il rinvio delle perdite del 2021 all’esercizio 2026, occorre valutare l’entità e la portata delle perdite subìte, valutando anche l’effetto che le stesse potrebbero sortire sulle perdite che dovessero manifestarsi nell’anno in corso e fino al 2026.
BONUS PRIMA CASA – SOSPENSIONE TERMINI
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa.
AMMORTAMENTI – SOSPENSIONE
Estesa anche al 2021 la norma sulla possibilità di sospensione e differimento degli ammortamenti.
USO del CONTANTE – LIMITI
In materia di utilizzo del contante e di titoli al portatore, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il limite di 2mila euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro
TAX CREDIT “BENI STRUMENTALI”
Ai fini del credito d’imposta per investimenti in “beni strumentali”, è stato differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale sarà possibile completare l’investimento e quindi usufruire dell’aliquota del 50 per cento, per i beni 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2021 e per i quali sia stato pagato l’acconto pari al 20% della fornitura.
OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO – SEMPLIFICAZIONI
Prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi.
BONUS EDILIZI – SPESE RELATIVE al VISTO di CONFORMITÀ
Ai sensi dell’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. L’art. 3-sexies del decreto “Milleproroghe” ha disposto l’applicabilità di tale norma anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI, AIUTI e SOVVENZIONI
Per l’anno 2022, il termine per l’applicazione delle sanzioni previsto all’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124 riguardante l’obbligo di comunicazione ed aggiornamento dei contributi od aiuti ricevuti, è prorogato al 1° gennaio 2023.
IRAP – PROROGA
Prorogato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine per la regolarizzazione dell’Irap non pagata a saldo del 2019 e come primo acconto del 2020 per superamento delle soglie aiuti di stato, prevista dall’art. 42- bis, comma 5, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104.
FATTURE CON DESCRIZIONE PUNTUALE DEI LAVORI/PRESTAZIONI ESEGUITE
Ricordiamo che il contenuto minimo della fattura è sancito dall’articolo 21 comma 2 lettera g) DPR 633/72.
La descrizione è uno degli elementi essenziali, l’indicazione “generica” del lavoro o della prestazione eseguita può comportare l’indetraibilità dell’iva e l’indeducibilità del costo.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la fattura con descrizione “generica” produce un’irregolarità SOSTANZIALE in quanto la descrizione DEVE consentire di verificare il rispetto del principio di inerenza (art 109 Tuir).
Incombe sul contribuente/emittente della fattura l’onere di dimostrare il rispetto di tale principio proprio attraverso la fattura che costituisce il documento principale atto a provare l’operazione effettuata tra le parti.
Sottolineiamo pertanto di voler descrivere dettagliatamente nel corpo della fattura il lavoro/prestazione eseguita.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI RECUPERO
Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e/o 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e/o 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero. Fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000.
Istanze telematiche presentabili dal 21.02.2022 al 22.04.2022.
FONDO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
E’ stato istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti ei servizi a sostegno dell’imprenditoria femminile, ai quali si aggiungeranno 400 milioni di euro del PNRR.
Gli incentivi sono destinati per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.
L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.
VOUCHER CONNETTIVITA’
Il voucher è destinato solo ad imprese iscritte al Registro Imprese, micro, piccola e media alle quali sarà erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei vari costi.
Il decreto prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti a Internet ultraveloce.
NUOVO BONUS POS
Introdotto un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
L’agevolazione è riconosciuta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche del provvedimento dell’agenzia delle entrate del 6 agosto 2021.
Il credito è parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli stessi nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti ed è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 160 per soggetto nelle seguenti misure:
- 70% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore ad euro 200.000;
- 40% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore ad euro 200.000 e fino a 1 milione di euro;
- 10% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore ad euro 1 milione e fino a 5 milione di euro.
Sempre a favore degli stessi soggetti che però nel 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite di euro 320 per soggetto nelle seguenti misure:
- 100% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore ad euro 200.000;
- 70% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore ad euro 200.000 e fino a 1 milione di euro;
- 40% per soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore ad euro 1 milione e fino a 5 milione di euro.
Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione successivamente al sostenimento della spesa e dovranno essere dichiarate in dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito.
Rimaniamo a disposizione per approfondimenti.