Questa terza ed ultima Newsletter è dedicata in particolar modo alle novità riguardanti i Bonus “edilizi” introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 (n. 234 del 30.12.2021) nonché nel Decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4 del 27.01.2022).
La disamina è sintetica pertanto preghiamo di rivolgervi in Studio per ulteriori approfondimenti.
Recupero patrimonio edilizio (ristrutturazione edilizia 50%)
È stata prorogata fino al 2024 la detrazione IRPEF pari al 50% per interventi di recupero edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Bonus mobili
È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “bonus mobili” del 50% che prevede per il 2022 il limite massimo di spesa detraibile di 10.000 euro e per il 2023 e 2024 il limite di spesa di 5.000 euro.
Superbonus 110%
È stato fissato al 30 giugno 2022 il termine generale finale per poter usufruire della detrazione del 110%. Il termine è però ampliato:
- al 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% sino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari), da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi (c.d. “interventi trainati”), da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
È obbligatorio il visto di conformità, di cui al comma 11 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, anche nel caso di fruizione del Superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale.
Sismabonus
È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “sismabonus”.
Riqualificazione energetica (65% risparmio energetico)
È stata prorogata fino al 2024 l’agevolazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Bonus verde
È stata disposta la proroga per il periodo dal 2022 al 2024 del cosiddetto “bonus verde”. La detrazione è del 36% fino ad un ammontare di spese non superiore a 5.000 euro.
Bonus facciate
È stata disposta la proroga per tutto il 2022 ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
Agevolazioni acquisto prima casa under 36
È stata disposta la proroga delle agevolazioni previste per i soggetti under 36 per l’acquisto dell’abitazione. Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati fino al 31 Dicembre 2022, ai soggetti under 36, con ISEE inferiore a 40.000 euro e consiste nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, per gli atti soggetti ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. È prevista altresì l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto.
Sconto in fattura
È stata prorogata la finestra temporale e il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura. Si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box e posti auto pertinenziali.
Per gli interventi cosiddetti “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), non vi è l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio.
Barriere architettoniche
Per le spese «sostenute» nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, da parte dei «contribuenti» (senza nessuna distinzione, quindi, anche per i soggetti Ires e non solo per quelli Irpef), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nuovo articolo 119-ter, Dl 34/2020).
Anche per questa nuova detrazione è possibile eseguire l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dei crediti (articolo 121, comma 2, lettera f), Dl 19 maggio 2020, n. 34).
Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima
Al fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
- per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o Dpi).
In via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 16 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Sono attesi correttivi ed emendamenti entro il prossimo mese alla seguente normativa.
Proroga per le spese sostenute nel 2021
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n.35837/2022 arriva la proroga per le comunicazioni di opzione delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e quella per le rate non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Per l’invio c’è tempo fino al 7 Aprile 2022.
L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria
L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito online, ha reso noto che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% indicata nell’art. 16-bis del Tuir.
Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.
Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’”Agenzia informa” del suo sito internet. La stessa Circolare n. 7/2021, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.
Per tutti gli argomenti riguardanti i bonus edilizi preghiamo di contattarci in quanto abbiamo creato un team che ha approfondito la materia particolarmente complessa.