Pubblichiamo la seguente informativa per evidenziare alcune norme che trovano la loro applicazione a partire dal 1 Luglio 2020.
SUPER BONUS 110% PER RISTRUTTURAZIONI
Uno degli interventi di maggior rilievo del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in corso di conversione in legge) riguarda l’introduzione di una detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica e antisismici, disciplinato dall’art. 119.
Il super bonus del 110% può essere fruito per le spese di efficientamento energetico e antisismiche sostenute sugli immobili nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 con il meccanismo della detrazione fiscale o del credito d’imposta, comunque utilizzabile in 5 anni.
La norma è piuttosto complessa e ancora priva di istruzioni ufficiali. Occorre inoltre attendere che venga convertita in legge, siano emanati i decreti attuativi e le regolamentazioni degli enti competenti in merito ad APE ed ENEA.
Stante il particolare interesse, anticipiamo comunque alcune informazioni e precisazioni sull’agevolazione che decorre da oggi 1 Luglio 2020.
Beneficiari:
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, nudi proprietari ecc.),
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Edifici interessati:
- Parti comuni condominiali e singole unità immobiliari (abitazione principale e non)
- Edifici unifamiliari (l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale)
Il contribuente può usufruire del bonus 110% sulle seconde case SOLO se l’immobile si trova in un contesto condominiale.
Il super bonus spetta a condizione che vanga eseguito uno dei seguenti interventi definiti “trainanti”:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Ogni tipologia di lavori per i quali è fruibile il superbonus è soggetta ad un limite di spesa:
- 60.000 euro per il cappotto termico;
- 30.000 euro per gli impianti di climatizzazione.
In caso di intervento condominiale il limite di spesa è moltiplicato per il numero di unità immobiliari costituenti il condominio.
Se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi primari/trainanti il bonus del 110% è esteso a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico quali la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari o l’installazione di sistemi di domotica.
Per poter fruire del bonus del 110% gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici e dei connessi sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
L’incremento del bonus fiscale al 110% è fruibile anche in relazione agli interventi antisismici, previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, eseguiti fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione è generalizzata e vale in caso di esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica a prescindere dalla zona sismica di ubicazione dell’immobile e dalla classe di rischio conseguita a fine lavori.
Il superbonus dl 110% è esteso anche all’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e ai relativi sistemi di accumulo con contratti cosiddetti di scambio sul posto con un limite di spesa complessivo di 48.000 euro, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di effientamento energetico o sismabonus oggetto della detrazione del 110%.La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di efficientamento energetico oggetto della detrazione del 110%.
La cessione delle detrazioni
Il “Decreto Rilancio” prevede un’ulteriore agevolazione di rilevante importanza. Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio eseguite e pagate negli anni 2020 e 2021 possono essere sostituite alternativamente:
- da un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi nella forma dello sconto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto;
- dalla trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta.
In entrambi i casi il bonus edilizio perde la qualifica di detrazione di imposta per assumere quella di credito d’imposta che potrà essere ceduto, e questo costituisce uno degli aspetti più interessanti della nuova norma, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La trasformazione in credito d’imposta della detrazione consente maggiori opzioni di recupero del bonus.
Il contribuente beneficiario potrà utilizzare parte di questo per compensare altri pagamenti con F24 quali contributi, imposte sostitutive, IMU, TARI.
Non muta invece la ripartizione temporale connessa con la fruizione dei bonus per interventi edilizi che, salvo il caso specifico del super bonus del 110%, restano di 10 anni con impossibilità di recuperare eventuali eccedenze in anni successivi.
Come già anticipato, la rilevante agevolazione contenuta nella norma riguarda la possibilità di cedere il credito a terzi, sia da parte del contribuente sia, eventualmente, da parte dell’impresa fornitrice che ha praticato lo sconto sul corrispettivo.
L’esercizio dell’opzione per la trasformazione in credito d’imposta e per la sua cessione a terzi avverrà esclusivamente in via telematica secondo modalità che saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
ATTENZIONE: Vogliamo fin da ora evidenziare:
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L’art.121 del decreto “Rilancio” prevede che nei confronti dei soggetti che sostengono le spese per gli interventi e che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, qualora sia accertata la mancanza di requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia Entrate provvede al recupero del bonus con applicazione degli interessi pari al 4% annuo, ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, oltre alle sanzioni pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
I rischi sono quindi particolarmente elevati ed è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.
Il nostro Studio ha organizzato un team specializzato (Groupimpresa s.a.) che segue con particolare attenzione l’evolversi della materia, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI:
Si riduce il limite all’utilizzo del denaro contante che passa da 3.000 a 2.000 euro da oggi 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021, mentre dal 1 Gennaio 2022, salvo modifiche tale importo verrà ulteriormente ridotto a 1.000 euro.
A tal riguardo si ricorda che il trasferimento in contanti superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Le soglie di cui sopra sono applicate ai trasferimenti di denaro in contanti e titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi” siano esse persone fisiche o giuridiche quali ad esempio:
- Due società;
- Il socio e la società di cui questi fa parte;
- La società controllata e la società controllante;
- Il legale rappresentante della società e il socio;
- Due società aventi lo stesso amministratore;
- La ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidano.
Per contro la limitazione all’utilizzo del denaro contante NON trova applicazione in caso di:
- Prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente;
- Prelevamento dell’utile della ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica;
- Conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale
Perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.
Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento, la sanzione minima si abbassa a 2.000 euro.
DAL PRIMO LUGLIO POS MENO CARI
Dal 1° Luglio 2020 verrà riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.
Potranno accedere al credito d’imposta gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno avuto ricavi e compensi NON superiori a 400 mila euro.
Il credito d’imposta in oggetto è da utilizzare esclusivamente in compensazione dal mese successivo al sostenimento delle commissioni.