Pensando di fare cosa gradita inviamo a tutti i nostri clienti questa informativa contenente un excursus sui “Bonus Casa 2020”. Questa tematica insieme ad altre novità di rilievo verranno approfondite nell’incontro organizzato presso lo Studio Lunedi 17 Febbraio 2020 alle ore 18.00 (seguirà specifica locandina).
Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili
Puntualmente arriva anche la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (artt. 14 e 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63).
La conferma è totale sia per quanto riguarda le attuali percentuali di detrazione che per i limiti di spesa in vigore nel 2019.
Ecobonus
Un altro bonus mantenuto in vita fino alla fine del prossimo anno dalla legge di Bilancio 2020 è l’ecobonus per gli interventi sulle singole unità immobiliari.
Anche nel 2020, lo sconto sarà pari al 50% per:
– l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La detrazione invece sarà pari al 65% per:
– l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
– sistemi di building automation;
– collettori solari per produzione di acqua calda;
– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Bonus verde
Arriva con il decreto Milleproroghe 2020 e non con la legge di Bilancio il “salvataggio” per il 2020 del bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% istituita dalla legge di Bilancio 2018 per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
L’agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, compete, in particolare, per le spese sostenute per i seguenti interventi:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Ai fini della fruizione della detrazione, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
Sismabonus
La legge di Bilancio 2020 non è intervenuta invece sulle detrazioni “stabili” fino alla fine del 2021.
Continuerà quindi ad essere fruibile anche nel 2020, con le stesse regole del 2019, il sismabonus per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3). La detrazione (IRPEF ed IRES) è pari al:
– 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
– 70% (75%per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
– 80% (85%per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Nel 2020 (e per tutto il 2021), inoltre, sarà possibile beneficiare dell’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali. Per questi interventi, la detrazione potrà arrivare fino al 70% nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e al 75% in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni dovranno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tali detrazioni saranno usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per tutto il prossimo anno (fino alla fine del 2021) si potrà usufruire anche del bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico, introdotto dalla legge di Bilancio 2018. La detrazione compete per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Lo sconto, che deve essere ripartito in 10 quote annuali, è pari all’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche
Nel 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) sarà disponibile anche il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche ubicate nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2 e 3, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. Per avere diritto alla detrazione l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Lo sconto sarà pari al:
– 75% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora venga ridotto il rischio sismico di una classe rispetto all’edificio preesistente;
– 85% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora euro qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi rispetto all’edificio preesistente.
Bonus mobili
È stato confermato fino al 31 dicembre 2020 il bonus mobili, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per gli acquisiti che saranno effettuati nel 2020, si avrà diritto all’agevolazione esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2019.
L’importo complessivo massimo di spesa ammessa al bonus, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è pari a 10.000 euro (indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, tale limite dovrà essere considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.
Bonus ristrutturazione
Per il bonus ristrutturazione, la legge di Bilancio invece proroga fino a dicembre 2020 la percentuale di detrazione al 50% e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio a 96.000 euro.
Dal 2020, non scompaiono le norme che prevedono:
- la riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A (art. 14, comma 2, D.L. n. 63/2013);
- l’esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente (art. 14, comma 2, D.L. n. 63/2013);
- l’applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (art. 14, comma 2, D.L. n. 63/2013);
- l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura (questa disposizione, però, resta in vita solo per i lavori di grossa entità, ovvero superiori a 200.000 euro sugli edifici condominiali).
Bonus facciate
Un’altra novità assoluta è costituita dal c.d. “bonus facciate”.
In particolare, è previsto che per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2).
Attenzione
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Limiti di reddito per fruire delle detrazioni
A partire dal 2020, per alcune tipologie di detrazioni vengono inseriti alcuni tetti reddituali, superati i quali il beneficio si attenua sino a scomparire del tutto.
Nel dettaglio, viene previsto che le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
- nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.