Pubblichiamo nella prima Newsletter dell’anno 2019 alcune sintetiche novità fiscali recentemente introdotte nonché le principali scadenze e normative previste in attesa di ulteriori pronunciamenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Approfondiremo queste tematiche ed altre introdotte dalla Legge Finanziaria 2019 n. 145 del 30.12.2018, dal Decreto Sicurezza, nonché le principali scadenze durante il primo incontro formativo organizzato Lunedì 4 Febbraio 2019 alle ore 18.00 presso la sala riunioni dello Studio, seguirà a breve locandina.
Il nuovo regime forfettario nella legge di Bilancio 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145
La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio 2019 – prevede importanti novità fiscali tra cui l’introduzione di una flat tax al 15% (al 5% per le nuove attività) per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro.
Il regime forfettario riservato a tali soggetti viene pertanto ridisegnato, a decorrere dal 2019, nel seguente modo:
- è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014;
- sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali;
- per chi supera la soglia dei 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime:
- è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
- non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Tale normativa verrà approfondita ulteriormente durante l’incontro del 4 Febbraio 2019.
730 precompilato: invio spese sanitarie 2018 in scadenza al 31 gennaio
Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie da contribuenti privati.
A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2019, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte dei seguenti soggetti:
- iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- parafarmacie;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari
La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista,ecc.).
Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per le spese di recupero del patrimonio edilizio che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2019, è quindi confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Interventi di riqualificazione energetica
Per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2019, è confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). |
Interventi condominiali
Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
“Bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”
Prorogati al 31 dicembre 2019 anche:
- il “bonus mobili ed elettrodomestici” che prevede una detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad 10.000 euro;
- il “bonus verde” che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato 20 dicembre 2018
Sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 le tabelle nazionali per il periodo d’imposta 2019 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli, elaborate e valide per tutto il 2019 al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.
Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997).
I valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati.
Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo a favore dell’azienda.
Approvato il Codice della crisi d’impresa: previsti nuovi limiti per l’organo di controllo nelle Srl
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità del provvedimento, l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, e la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, in caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Le nuove norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le società avranno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto. Ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di febbraio gli statuti dovranno quindi essere modificati entro il dicembre 2019.
Fino alla scadenza dell’obbligo per le modifiche viene previsto che le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole.
Attenzione: nel caso, piuttosto frequente, in cui lo statuto preveda che la nomina dell’organo di controllo o del revisore avvenga “nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria” o espressioni analoghe, le modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l’atto costitutivo e statuto già in linea con le nuove regole. |
Il nuovo “esterometro”
A partire dal 2019 i soggetti IVA residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia Entrate.
La trasmissione telematica ha cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.
Iper-ammortamento
E’ stata disposta la proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. È variata la maggiorazione del costo che è pari a:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
- 100% per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro;
- 50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.
È stata altresì prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi sostenuti per i canoni d’accesso tramite cloud computing.
Estromissione beni patrimonio dell’impresa (art. 1, comma 66)
La Legge di Bilancio ha disposto la riapertura dei termini per l’esclusione agevolata dei beni dal patrimonio dell’impresa, rinviando alla disciplina contenuta nell’art. 1, comma 121, della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2019, optare per l’esclusione degli stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020.
Cedolare secca per locazioni commerciali
La legge di Bilancio prevede l’estensione del regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali.
In particolare:sono interessati dalla novità i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, cioè destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente; detto regime sarà applicato – con l’aliquota del 21% – su opzione del contribuente; in mancanza si applicherà il regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario; il regime in esame, peraltro, non si applicherà ai contratti stipulati nel corso del 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
Lezioni private Flat tax
Prevista una flat tax con aliquota del 15% sui compensi percepiti dai docenti per lezioni private e ripetizioni. La norma, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, interesserà i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado e sarà applicabile a prescindere dal reddito complessivo del contribuente. Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Prevista l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte delle persone fisiche, la cui disciplina è contenuta negli artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) e nell’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27. L’imposta sostitutiva sarà pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per quelle non qualificate e i terreni. Entro il 30 Giugno 2019 dovrà essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.