Newsletter FEBBRAIO 2018

newsletter febbraio

La seguente informativa analizza alcune delle novità fiscali recentemente introdotte, la normativa è sempre in evoluzione pertanto pubblicheremo i relativi aggiornamenti.

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA

La prima circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2018 (Circ. 17.01.2018 n. 1/E) ha chiarito i dubbi relativi al nuovo termine di decadenza per l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva.
Più in particolare, il diritto alla detrazione Iva deve essere esercitato relativamente al periodo d’imposta nel corso del quale si verifica la duplice condizione di “esigibilità dell’imposta” e di formale “possesso della fattura”.
Quindi, una fattura di acquisto (relativa all’anno 2017) ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate in tale anno, dovrà essere registrata entro il 31.12.2017 o al più tardi entro il 30.04.2018 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017.
Diversamente, se la fattura, relativa alla medesima operazione (relativa all’anno 2017), si riceve nel 2018, si dovrà annotare nel 2018 e l’Iva dovrà essere detratta in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.
È quindi stato definitivamente chiarito che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) dovrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).
È stata data particolare rilevanza al momento di ricevimento della fattura, cui dovrà essere posta la dovuta attenzione.
Infatti, per le fatture trasmesse tramite Pec, e-mail, oppure per posta (senza busta) la data di spedizione o ricevimento della fattura è evidente e, pertanto, non potranno essere registrate prima di tale momento.
La circolare ha fatto salve le registrazioni delle fatture 2017, pervenute nel 2018, che siano state riportate nella liquidazione del mese di dicembre 2017, considerata l’assenza, fino al 16.01.2018 di istruzioni ufficiali al riguardo.

 

COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO): SLITTA IL TERMINE PER L’INVIO DEL II SEMESTRE 2017
L’Agenzia Entrate ha reso noto che, al fine di permettere agli operatori di prendere visione delle nuove regole, la scadenza del 28 febbraio per l’invio dei dati relativi alle fatture del II semestre 2017 è stata spostata 6 APRILE 2018.

 

OPERAZIONI CON L’ESTERO
Prima di elencare le novità intervenute dal 2018 ricordiamo di farci pervenire tempestivamente le fatture nell’ipotesi in cui effettuiate operazioni con l’estero, intra o extra CEE per verificare gli adempimenti inerenti in base al caso specifico.
La novità riguarda gli Intrastat acquisti, che dovranno essere compilati ai soli fini statistici, con frequenza mensile, unicamente nel caso in cui il valore totale trimestrale di queste operazioni sia pari o superiore, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, a 200.000 euro per i beni e a 100.000 euro per i servizi.
Sono pertanto aboliti i modelli trimestrali relativi agli acquisti e per chi non raggiunge questi limiti, l’Intrastat è assorbito dallo spesometro. Nulla cambia per i modelli relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi, con la frequenza trimestrale ancorata alla soglia dei 50.000 euro, salva una semplificazione per la compilazione dei dati statistici solo al supero dei 100.000 euro.

 

COMPENSAZIONI MODELLI F24
La manovra di bilancio 2018 introduce la sospensione degli F24 presentati con compensazioni di crediti e debiti.
L’operatività della norma è tuttavia legata all’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia potrà sospendere, fino ad un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, (l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso; le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione; i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo) al fine di controllare la legittimità dell’utilizzo del credito.
Sembra che la sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero, ma anche quelle con saldo finale a debito trattandosi di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione.
Laddove dai controlli non emergano anomalie ed in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello di pagamento, la delega verrà sbloccata e la tempestività del pagamento sarà assicurata dal fatto che il versamento sarà considerato come effettuato alla originaria data di invio del modello F24. In pratica, quindi, il blocco in questione non potrà superare 30 giorni dal momento in cui viene presentato il modello F24.
Se l’esito del controllo dovesse condurre, invece, ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni indicati nella delega non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze del caso in tema sanzionatorio.

 

SPLIT PAYMENT AGGIORNATI GLI ELENCHI AL 17/01/2018
Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze – sezione Scissione dei pagamenti (all’indirizzo: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata) – sono stati pubblicati gli elenchi, aggiornati al 17 gennaio, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti o “split payment” (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972).
Gli elenchi aggiornati sono i seguenti:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

Sono aggiornati invece alla data del 19 dicembre 2017 gli elenchi di:

  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

DEDUCIBILITA’ DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE E RELATIVA DETRAZIONE IVA: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.
A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.
Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.
Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.
Attendiamo ulteriori chiarimenti normativi in quanto la novità è di rilevante portata.

 

POS OBBLIGATORIO MA SENZA SANZIONI
Ricordiamo che è previsto l’obbligo di installazione del POS per tutti i commercianti e artigiani che effettuano la vendita di prodotti e per quei professionisti che operano a diretto contatto al pubblico. Al momento, non sono ancora previste le sanzioni per la mancata applicazione della norma.